L’appaltatore deve risarcire il committente per la mancata realizzazione del cappotto termico, e il termine per denunciare il «vizio» è quello di un anno, come per i difetti di costruzione.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22093/2019, torna a pronunciarsi in merito ai vizi di realizzazione di un bene immobile e sui termini entro cui i vizi ed i difetti debbano essere denunciati, per non perdere la tutela della garanzia.
Nello specifico, condividendo la decisione cui era approdata la Corte di Appello, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato come l’omessa realizzazione del cappotto termico in un immobile costituisca per l’edificio un grave difetto e come tale sia assoggettato alla tutela, ed i termini, indicati dall’Art. 1669 c.c..
Ne consegue che il vizio debba essere denunziato entro un anno dalla sua scoperta, che deve avvenire entro dieci anni dall’ultimazione dell’opera.
Si precisa inoltre che i difetti, per rientrare nell’ambito di tutela del citato articolo, dovranno essere costituiti da carenze costruttive dell’opera che ne pregiudichino in modo grave il normale godimento o la abitabilità; ad esempio, potranno essere oggetto di tutela i casi in cui la realizzazione sia avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte, anche se incidenti su elementi secondari, purché in grado di incidere negativamente sulla qualità della vita del committente-proprietario-acquirente, anche in relazione alla destinazione economica dell’edificio.
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