Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale?
Il 27 Aprile 2022 la Corte Costituzionale ha esaminato, in Camera di Consiglio, la questione di legittimità costituzionale delle norme che, nel nostro ordinamento, regolano l’attribuzione del cognome ai figli.
Più precisamente, la Consulta si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio solo il cognome della madre e, su quella che in assenza di accordo impone soltanto il cognome del padre, anziché quello di ambedue i genitori.
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme censurate poiché in contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Secondo la Corte, la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre ha una natura discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio.
Dunque, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori hanno il diritto di poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale della sua identità personale.
La Corte precisa, altresì, che la regola da applicarsi dovrà essere quella secondo cui il figlio assume il cognome di ambedue i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che gli stessi, di comune accordo, decidano di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
Qualora non sussistesse accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del Giudice in conformità con quanto disposto dall’ordinamento giuridico.
Come ha funzionato fino ad oggi?
Preliminarmente, è utile specificare che quella dell’assegnazione automatica del cognome paterno al neonato è una prassi che già nel 2014 è costata all’Italia una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Dal 2016, sempre per merito di una sentenza della Corte Costituzionale, è possibile trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, ma solo dopo il cognome del padre.
Fin ad oggi, dunque, l’unico momento in cui si poteva scegliere se dare al figlio il doppio cognome era la registrazione della nascita in Comune o davanti al Direttore sanitario della struttura in cui è avvenuta la nascita.
Secondo le indicazioni emanate nel 2017 dal Ministero dell’Interno, era sufficiente che i genitori manifestassero la propria decisione a voce davanti all’Ufficiale dello Stato Civile. Ricordiamo che questa può essere presentata anche da uno solo dei genitori, se coniugati. In caso invece di convivenza, è necessaria la presenza di entrambi.
In mancanza di accordo sul doppio cognome, veniva trasmesso il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi.
L’attribuzione del solo cognome materno era consentita solo per il figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto solamente dalla madre. Ma se l’identità del padre fosse stata accertata o il medesimo avesse riconosciuto la prole in un momento successo, il figlio poteva assumere il suo cognome aggiungendolo, anteponendolo o addirittura sostituendolo a quello della madre. Non era, invece, ammesso il contrario.
I figli adottivi, inoltre, se adottati da una coppia di coniugi, assumono il cognome del marito.
E quindi adesso cosa si può fare?
In virtù della sola sentenza della Corte Costituzionale, non è possibile cambiare cognome anche a un bambino a cui è già stato dato il cognome del padre; per regolare le situazioni pregresse c’è bisogno di una norma ad hoc che consenta di aggiungere o cambiare cognome su semplice istanza dell’interessato. Dunque bisogna aspettare che il Parlamento si pronunci sul tema.
Attualmente è possibile presentare al Prefetto competente una richiesta per la modifica del nome o del cognome ma solo se è giustificata da situazioni oggettivamente rilevanti, da motivare e documentare, come ad esempio i vantaggi (o gli svantaggi) derivanti da un cognome famoso.
È possibile già ora presentarsi davanti all’Ufficiale di Stato Civile e chiedere il doppio cognome o solo quello della madre?
Non è ancora possibile attribuire una risposta affermativa al suddetto quesito. Infatti, come anticipato dal comunicato stampa della Corte Costituzionale, dopo il deposito della sentenza bisognerà attendere che il legislatore regoli gli aspetti connessi alla decisione o ne deleghi l’attuazione, ad esempio attraverso provvedimenti ministeriali.
Dopo la sentenza del 2016, una circolare del Ministero dell’Interno aveva chiarito che gli Ufficiali di Stato Civile potevano (e dovevano) dare diretta esecuzione alla decisione della Corte accogliendo le richieste dei genitori che, di comune accordo, intendevano attribuire il doppio cognome al momento della nascita o dell’adozione. Anche in questo caso ci aspettiamo quanto meno che arrivino presto dei chiarimenti e delle indicazioni ministeriali.
Come sarà trattata la possibilità di accumulo dei cognomi per le future generazioni?
A seguito della pronuncia della Suprema Corte costituzionale, si è accesa una polemica sull’accumulo dei cognomi nelle generazioni future. In molti si sono chiesti quanti cognomi si ritroveranno ad avere i figli di due persone con il doppio cognome.
Preso atto, come specificato sopra, della inesistenza ad oggi una norma che regoli la questione, è facile dedurre che, come i genitori di queste persone avranno potuto scegliere quanti e quali cognomi dare ai loro figli (grazie appunto a questa sentenza), analogamente anche questi ultimi lo potranno fare in occasione della nascita dei loro rispettivi figli, scegliendo quindi quali cognome far sopravvivere e quali invece abbandonare.
Cosa rappresenta di fatto questa storica Sentenza della Corte Costituzionale?
Nella attesa che il Parlamento legiferi sulla materia, la decisione della Corte Costituzionale rappresenta una vera e propria pietra miliare verso la costruzione di una società sempre più paritaria e sempre meno patriarcale.
Attraverso questo passaggio storico, la Suprema Corte conduce il nostro Paese verso un significativo passo in avanti nel raggiungimento delle reali pari opportunità, così come previste dall’impianto costituzionale. La Consulta ha affermato con chiarezza che è discriminatorio, di fatto dare una prevalenza aprioristica al maschile rispetto che al femminile.
Oggi si ribalta il quadro, riconoscendo pari dignità e pari responsabilità, anche genitoriale, a entrambi i genitori. E quindi è evidente che si dà un’indicazione chiara e solida, la quale riconferma che la scelta della nostra Costituzione è una scelta di una democrazia che si può dire compiuta solo a fronte di un pieno raggiungimento della parità tra i sessi. A sentenza pubblicata ne sapremo di più.
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