La responsabilità del mediatore immobiliare per omessa comunicazione di informazioni di sua conoscenza.

Con l’Ordinanza della Seconda Sezione Civile n. 784/2020 del 16 gennaio 2020 (Presidente Dott. Pietro Campanile – Consigliere Relatore Dott. Luigi Abete), la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema della responsabilità del mediatore immobiliare per omessa o carente comunicazione dell informazioni in suo possesso.

La Suprema Corte ha in primo luogo ribadito come non costituisca inadempimento degli obblighi professionali del mediatore immobiliare la circostanza per la quale questi, ove non espressamente richiesto, non esegua particolari indagini di natura tecnico/giuridica, allo scopo dì individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell’affare.

Al contempo, la Corte di Cassazione ha confermato come sia certamente fonte di responsabilità professionale del mediatore immobiliare la mancata comunicazione di circostanze a lui note, o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione.

Da detta pronuncia può dunque trarsi la conclusione che, qualora il mediatore infranga i propri obblighi di informazione, sia certamente configurabile a suo carico una responsabilità per i danni sofferti dal cliente.

Pertanto, come precisato dalla Suprema Corte, la mancata informazione del promissario acquirente sull’esistenza di irregolarità urbanistiche (anche non gravi, ma non ancora sanate), o la mancata informazione della provenienza anche solo parzialmente donativa dell’immobile oggetto della mediazione, della quale il mediatore doveva e poteva essere a conoscenza, in quanto agevolmente desumibile dall’esame della documentazione inerente la provenienza, legittima il rifiuto del promissario acquirente di corrispondere la provvigione.

Insomma, con la recentissima pronuncia, la Cassazione ha affermato che è richiesto sempre al mediatore immobiliare di acquisire informazioni circa la regolarità edilizia dell’immobile oggetto di incarico, tanto che il mancato assolvimento di tale obbligo professionale, costituisce un valido motivo per il mancato riconoscimento della provvigione.

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