Nonostante le stringenti e spesso dolorose misure varate per far fronte all’emergenza globale portata dalla pandemia da Covid-19, la situazione non pare ancora trovare una soluzione definitiva, in attesa che effettivamente i vaccini possano dare il proprio, essenziale, contributo nella guerra al Virus. E’ con tale consapevolezza che, allora, il Governo ha ritenuto di dare nuovo impulso ai provvedimenti già assunti e di varare nuovi strumenti giuridici e sociali per alleviare, quanto più possibile, gli effetti negativi che la crisi sanitaria ha portato con sè.
In questo articolo, dunque, ci soffermeremo sulla proroga di una delle misure emergenziali maggiormente apprezzate dalla popolazione: la c.d. sospensione degli sfratti per morosità.
Il Decreto “Mille Proroghe” e la sua conversione in Legge
Con la Legge 26 febbraio 2021, n. 21, infatti, è stata operata dal Parlamento la conversione in legge del decreto “Mille Proroghe” (D.L. n. 183/2020) ed è stata confermata l’ulteriore proroga del termine per l’inizio dell’esecuzione degli sfratti per morosità, così rinnovando un’indispensabile tutela rafforzata di tutti quegli inquilini rimasti indietro con l’affitto.
Tali disposizioni, si collocano in linea anche con il particolare favore che il Legislatore ha mostrato, nel corso dell’emergenza sanitaria, nei confronti dei debitori in difficoltà nell’adempiere alle prestazioni assunte per difficoltà economiche causate della crisi economica globale scatenata dalla pandemia da Covid-19.
La Proroga della Sospensione degli Sfratti.
La proroga recentemente disposta si pone in continuità con la sospensione disposta dal Decreto Cura Italia (D.L. n.18/2020), che aveva fissato il divieto di sfratto sino al 30 Settembre 2020, ed alla prima proroga introdotta dal Decreto Rilancio (D.L. n. 41/2021), che aveva allungato il termine sino al 31 Dicembre 2020.
Con la Leggedi conversione del Decreto Mille Proroghe, la sospensione è stata ora ulteriormente ampliata sino 30 Aprile 2021, con l’effetto che, fino a tale data, non sarà possibile dare esecuzione ai provvedimenti di rilascio degli immobili per morosità, dei provvedimenti di rilascio degli immobili pignorati ed abitati dal debitore e dal proprio nucleo familiare, nonché le procedure esecutive immobiliari che riguardino l’abitazione principale del debitore.
Sono così temporaneamente sospesi tutti i provvedimenti di rilascio di immobili, ove la procedura sia stata avviata a causa del mancato pagamento dei canoni di affitto alle scadenze contrattuali e quelli che sono emessi a seguito di un decreto di trasferimento di immobili già pignorati, ma ancora abitati.
Dette previsioni normative, però, risultano applicabili alla sola abitazione principale del debitore.
Il concetto di abitazione principale.
Per abitazione principale del debitore deve intendersi, ai sensi dell’Art. 10, comma 3-bis del D.P.R. 917 del 1986 “quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Quali sono gli effetti concreti della proroga degli sfratti.
Molti Clienti si rivolgono ai nostri Avvocati ponendo le più svariate domande, tra cui, quella maggiormente frequente, è se allora gli sfratti si debbano davvero, ed integralmente, sospesi e se vi sia modo di opporre le intimazioni di sfratto per morosità nel frattempo notificate.
La risposta deve essere negativa e non deve essere fatta confusione, per evitare spiacevoli conseguenze.
Sebbene, infatti, l’esecuzione degli sfratti sia sospesa, a ciò non corrisponde che sia stato introdotto un blocco integrale delle procedure di sfratto: gli inquilini morosi, infatti, anche in costanza dell’emergenza, ben possono essere chiamati di fronte al Giudice affinché questi convalidi lo sfratto per mancato pagamento dei canoni.
“Che cosa è allora stato sospeso?” chiedono i Clienti. Ad essere stata sospesa è l’esecuzione dello sfratto, o del provvedimento di liberazione dell’immobile che sia stato venduto all’asta, con il risultato che, seppur munito di titolo autorizzativo dello sfratto, il Locatore dovrà attendere la scadenza della proroga prima di poter agire esecutivamente e ottenere, così, la liberazione dell’immobile.
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