Negoziazione Assistita: che cos’è e quali applicazioni trova nel diritto di famiglia.

La negoziazione assistita è uno strumento che ha trovato una crescente  applicazione in materia di separazione e divorzio. Molti Clienti tuttavia ancora si chiedono che cosa sia. Cerchiamo dunque di fare chiarezza.

Si tratta di un istituto introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con il c.d. “Decreto giustizia” (D.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014), quale rimedio all’eccessivo ricorso ai Tribunali, anche per casi relativamente semplici da definire.

La negoziazione assistita, dunque, è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR, Alternative Dispute Resolution), in grado di offrire una valida alternativa ai procedimenti giudiziali di separazione consensuale o divorzio congiunto.

Il procedimento di negoziazione assistita, infatti, può essere utilizzato per raggiungere una definizione consensuale delle condizioni di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, senza ricorrere al Tribunale, ma alla sola presenza di un avvocato per ciascun coniuge.

Ma come funziona in concreto la negoziazione assistita?

La procedura si articola in due fasi:

  • una prima fase, caratterizzata dalla sottoscrizione di una “convenzione di negoziazione assistita”, nella quale le parti convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di risolvere in via amichevole una controversia che le vede coinvolte mediante l’assistenza dei propri avvocati, in periodo che va da un mese sino ad un massimo di tre mesi, prorogabile;
  • una seconda fase, di vera e propria negoziazione delle condizioni di separazione o divorzio, che si conclude, in caso di esito positivo, con la sottoscrizione dell’accordo, che assumerà il valore di una sentenza.

Affinché dunque l’accordo abbia una propria utilità ed efficacia, esso dovrà contenere necessariamente:

  • il consenso delle parti alla separazione e/o al divorzio;
  • l’indicazione della presenza di eventuali figli minori, incapaci e/o portatori di handicap grave, o ancora di figli economicamente non indipendenti;
  • la regolamentazione precisa dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra le parti ed i figli, prevedendo, se del caso, anche l’ammontare degli assegni di mantenimento.

Le parti inoltre possono impegnarsi a compiere eventuali trasferimenti di beni immobili, da effettuarsi poi in concreto con atto separato davanti al Notaio.

Nel caso poi in cui le parti abbiano figli minori, figli maggiorenni incapaci e/o portatori di handicap grave oppure non ancora economicamente autosufficienti, si renderà necessaria una ulteriore fase di approvazione  dell’accordo di negoziazione da parte del Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale competente.

Il P.M., infatti, ha l’importante compito di fornire la propria autorizzazione all’accordo solo dopo aver verificato se il suo contenuto corrisponda all’interesse dei figli; in caso contrario, invece, egli dovrà trasmettere l’accordo al Presidente del Tribunale affinché sia disposta, nei successivi trenta giorni, la comparizione personale delle parti in udienza.

Una volta ottenuto il via libera (c.d. nullaosta) all’accordo, uno degli Avvocati intervenuti nella negoziazione assistita avrà il compito di trasmettere l’accordo al Comune in cui il matrimonio era stato iscritto e/o trascritto, al fine di rendere pubblici l’avvenuta separazione e/o il divorzio.

Insomma, la negoziazione assistita costituisce uno strumento nuovo e ancora poco conosciuto che può utilmente contribuire a rendere separazioni e divorzi più rapidi e meno stressanti, rispetto alle tradizionali procedure giudiziarie.

Per tale motivo il nostro Studio propone sempre ai propri assistiti la possibilità di esperirla.

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