Mascherina Obbligatoria sui Mezzi Pubblici: a chi spetta il dovere di controllo?

A distanza di pochi giorni dalla riapertura dei confini regionali, siamo stati tutti virtualmente testimoni del diverbio avvenuto tra due passeggeri a bordo del treno Roma-Lecce, immortalato da un passeggero e scatenato dal rifiuto di indossare la mascherina sul mezzo pubblico di trasporto, opposto da uno dei due litiganti nonostante le insistenze dell’altro. In molti dunque si sono ritrovati a porsi la seguente, amletica, domanda: quando è obbligatorio indossare la mascherina? E soprattutto: a chi il dovere di controllare ed eventualmente sanzionare i contravventori della norma?

Mascherina obbligatoria sui mezzi di trasporto.

In primo luogo, è utile ribadire come ad oggi sia sicuramente obbligatorio, per gli utenti dei mezzi di trasporto pubblico, indossare la mascherina durante l’intera durata del tragitto, in adempimento di quanto previsto dall’Art. 3 comma 2, DPCM del 26 Aprile 2020 e come caldamente raccomandato dall’Istituto Superiore della Sanità; non solo: per evitare di essere sanzionati, la mascherina deve essere indossata in modo corretto e cioè assicurandosi che la stessa copra sia il naso che la bocca.

Infatti, è passibile di sanzione anche chi, pur avendola, ne faccia un uso improprio.

Potere di accertamento e sanzione in capo ai soli soggetti autorizzati.

Chiarita dunque la norma generale, potrà ora rispondersi alla seconda domanda, ossia chi siano i soggetti incaricati di far rispettare l’obbligo di utilizzo della mascherina e se i passeggeri possano in qualche modo intervenire proattivamente per imporre il rispetto della regola da parte di chi invece non ne abbia intenzione.

Il potere di accertamento delle violazioni, e conseguente imposizione di una sanzione, spetta esclusivamente al personale di bordo, ed in particolare, al Capotreno; egli infatti, ricopre la veste di Pubblico Ufficiale ed è dunque un soggetto pienamente autorizzato alle operazioni di identificazione ed all’eventuale comminazione di sanzioni a carico dei passeggeri che risultassero non in regola.

In alcun modo, invece, può ritenersi che i passeggeri del treno, per quanto portatori di legittime istanze, possano imporre ad altri passeggeri di osservare le disposizioni normative, tantomeno con violenza e minacce. Essi infatti sono del tutto sprovvisti dell’autorità e dei poteri necessari per compiere atti che in qualunque modo possano ridurre e/o comprimere la libertà dei cittadini, quale che ne sia la condivisibilità e il buon senso delle loro motivazioni.

In conclusione, l’obbligo di far rispettare determinate regole spetta esclusivamente a figure istituzionali a tal fine preposte e non invece ai singoli privati, i quali, laddove ravvisassero una violazione di qualsivoglia natura, potranno solo provvedere a segnalarlo a chi di dovere, senza in alcun modo intervenire nella questione.

L’immagine (tratta da Wikipedia), mai come in questo caso, appare pienamente azzeccata e di immediata comprensibilità. Si ringrazia il genio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo per aver, già molti anni fa, identificato un problema che ancora oggi affligge il nostro sistema: i passeggeri giustizialisti, che spesso eccedono nello zelo.

Vi invitiamo a restare sintonizzati, poiché nelle prossime pubblicazioni approfondiremo queste e molte altre tematiche.

Dott.ssa Sara Troccolo

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