Jennifer Lopez non si sposa più. Che efficacia ha la promessa di matrimonio?

Ooops she did it again” canterebbe Britney Spears… JLo l’ha fatto ancora.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez avrebbero dovuto sposarsi nel giugno 2020. Questo matrimonio è stato prima obbligatoriamente rimandato a causa del Coronavirus, e poi annullato, perché secondo la cantante non era il momento giusto.

Sposarci alla nostra età ha ancora senso?” confessa la star in un’intervista in radio. Lei ha tre matrimoni alle spalle, lui uno, la riflessione quindi riguardava l’opportunità e il significato di un nuovo Sì.

Poi, il colpo di scena: la nostra JLo lascia Alex e due settimane più tardi viene paparazzata in atteggiamenti affettuosi con il suo ex storico, l’attore Ben Affleck, con cui ha avuto, tra il 2002 e il 2004, una relazione finita proprio con la rottura della promessa di matrimonio tra i due, sempre a pochi mesi dalle nozze. I due, al momento, sembrano molto uniti, e sembra davvero che vogliano riprendere da dove hanno interrotto, 17 anni fa.

Per una star come Jennifer Lopez, al di là dell’inevitabile sofferenza che può portare una scelta di questo tipo, la rottura di una promessa di matrimonio può non avere degli strascichi importanti.

Ma per noi comuni mortali, come funziona? Se uno dei due promessi sposi decidesse di tornare sui suoi passi e sulle sue decisioni dopo aver regalato o ricevuto in dono l’anello con brillante, cosa dice la Legge?

La Promessa di matrimonio.

Il Codice Civile dedica soltanto tre articoli all’istituto della promessa di matrimonio: gli articoli 79, 80 e 81.

Vediamoli insieme.

Secondo l’art. 79 del nostro Codice Civile, la promessa di matrimonio è il c.d. fidanzamento ufficiale: una libera dichiarazione, di solito resa pubblica nell’ambito della parentela, delle amicizie e delle conoscenze, di voler convolare a nozze in un dato periodo; tale dichiarazione non obbliga né a contrarre le nozze, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di mancata celebrazione. In altre parole, dalla promessa di matrimonio ci si può liberare fino al momento della celebrazione, senza essere obbligati a contrarre un matrimonio che non si desidera più. L’art. 79 c.c., data l’importanza dell’istituto del matrimonio e delle conseguenze che da esso derivano, garantisce infatti la possibilità che si possa cambiare idea, fino al momento dello scambio del consenso.

La liberazione dalla promessa di matrimonio, dunque, può avvenire senza formalità particolari, ma non è priva di conseguenze.

Infatti, se da un lato è pienamente legittimo decidere di non volersi più sposare, dall’altro la Legge consente a colui che sia lasciato di chiedere – entro il termine di decadenza di un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto – la restituzione dei doni fatti a causa della promessa medesima (art. 80, c.c.); sarà quindi possibile chiedere la restituzione, per esempio, dell’anello di fidanzamento che il futuro marito ha regalato alla futura sposa.

Per fondare una legittima richiesta di restituzione dei doni prenuziali, non sono richieste forme particolari di promessa, né rilevano i motivi (o eventuali profili di responsabilità) che hanno portato alla decisione di rompere il fidanzamento.

La promessa solenne.

Dal fidanzamento ufficiale si distingue, invece, la promessa solenne, regolamentata dall’art. 81, c.c., che ha degli specifici requisiti: l’atto pubblico o la scrittura privata, sottoscritta da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio, oppure la promessa risultante dalla richiesta della pubblicazione.

In presenza di tali requisiti, al promittente che senza giusto motivo rifiuti di eseguirla – o, con il proprio comportamento colposo abbia dato giusto motivo al rifiuto dell’altro – potrà essere chiesto, entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare le nozze, di risarcire il danno (entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti) cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni direttamente riferibili al progettato matrimonio (art. 81, c.c.).

L’obbligazione che consegue all’esercizio dell’ingiusto rifiuto alle nozze non può configurarsi come illecito extra-contrattuale, costituendo il recesso espressione di una libertà fondamentale, né come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti; si tratta, invece, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla Legge alla rottura del fidanzamento senza giusto motivo.

Cosa vuol dire giusto motivo di recesso dalla promessa?

Un motivo è giusto quando è caratterizzato da circostanze oggettive: la perdita del lavoro, ad esempio sarà ritenuta giusto motivo, quando questa era causa fondante della decisione di contrarre matrimonio; non sarà invece considerato un motivo valido la rottura della promessa, quando originata da liti pretestuose e continue, intenzionalmente organizzate.

Quali obbligazioni sono risarcibili?

Sono risarcibili le obbligazioni contratte a causa della promessa di matrimonio, cioè le spese strettamente connesse alla celebrazione della cerimonia nuziale, e tutte quelle assunte in vista dell’instauranda comunione morale e materiale dei coniugi e, quindi, anche quelle contratte per la sistemazione e l’arredamento della futura casa coniugale, facendo comunque sempre riferimento al criterio della proporzionalità, della loro destinazione e dell’indebito arricchimento.

Al contrario, la Giurisprudenza non ha ritenuto risarcibili i danni non patrimoniali, né quelli morali o psicologici conseguenti alla mancata celebrazione del matrimonio.

È capitato al nostro Studio di dover affrontare temi di questo tipo. Le persone si affidano a me con il cuore spezzato e spesso desiderano vendetta. Ma non vi è forma di vendetta che possa restituire un amore perduto. La Legge, però, consente di ottenere un giusto risarcimento per l’immotivata rottura del fidanzamento ed il nostro Studio può aiutare ad ottenerlo. Inoltre, nel nostro approccio moderno alle questioni di diritto di famiglia, siamo in grado di offrire ai nostri Clienti la possibilità di iniziare un percorso che li aiuti ad affrontare la delusione e lo shock, che sono reazioni normali e umane, ma che vanno curate, per evitare che possano lasciare tracce indelebili e condizionare le decisioni future.

Il nostro approccio è di supporto nel momento difficile e di consulenza a “fare la cosa giusta”.

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