Figli trascurati: quando il genitore paga i danni.

Sempre più spesso vengono sottoposti all’attenzione dei Giudici casi di manifesta violazione dei doveri che derivano dai rapporti familiari, compiuti in molti casi in danno dei figli, in totale spregio dei diritti costituzionalmente garantiti. Ma vi sono conseguenze per queste azioni? Scopriamolo.

Dette condotte, già contrastate dagli strumenti di tutela offerti dal Diritto di Famiglia, spesso costituiscono altresì veri e propri atti illeciti civili (in particolare, il c.d. illecito endofamiliare) e possono conseguentemente essere fonte di responsabilità civile e di contestuale obbligo di risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti degli Art. 2043 e 2059 c.c..

In quanto illecito civile, però, per ottenere il risarcimento del danno, colui che si ritenga danneggiato dovrà dimostrare giudizialmente la sussistenza di tutti gli elementi propri della responsabilità aquiliana: il fatto ingiusto, il danno, il nesso causale tra l’evento e il danno e, infine, l’elemento soggettivo.

Negli ultimi anni, dunque, i giudici di merito e la Suprema Corte di Cassazione hanno affrontato, sotto molteplici aspetti, il c.d. illecito endofamiliare, concentrandosi sia sui danni provocati ai figli dalla violazione dei doveri dei genitori, sia su quelli causati al coniuge privato della libertà di autodeterminarsi nella scelta di essere genitore.

Così, ad esempio, è stato condannato al risarcimento del danno non patrimoniale il genitore che ha violato il dovere di mantenere, educare e istruire il figlio, poiché la sua assenza aveva provocato al figlio una «immancabile ferita» dei diritti che nascono dal rapporto di filiazione, che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione e nelle norme di diritto internazionale (Carta di Nizza, Convenzione Edu) un elevato grado di tutela (Cassazione, 3079/2015).

Il danno non patrimoniale, che consiste nella sofferenza patita dal figlio per essere stato privato di beni fondamentali quali la cura, l’affetto e l’amore genitoriale, si ritiene dunque provato quando viene accertata l’assenza del genitore, che, sulla base delle comuni regole di esperienza,non può che ingenerare, di per sé, tale dolore.

La Giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che i doveri del genitore nei confronti del figlio prescindono dalla dichiarazione giudiziale di maternità o paternità, ma discendono dal fatto stesso della procreazione: di conseguenza, il diritto del figlio a essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti dei genitori sorge al momento della sua nascita. Pertanto, anche il figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto da un solo genitore può chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali causati dall’assenza del genitore che non lo ha riconosciuto (Tribunale di Roma, 19 maggio 2017).

La Cassazione ha poi condannato un padre al risarcimento dei danni da privazione genitoriale nei confronti della figlia, che, cresciuta con la sola madre, aveva rinunciato a proseguire gli studi a causa del disagio morale e materiale derivato dall’assenza della figura paterna nella sua vita (Cassazione, 14382/2019).

La giurisprudenza, però, non si è occupata solo dei danni sofferti dai figli a causa delle condotte dei genitori, ma anche i danni subiti da un genitore inconseguenza della condotta dell’altro. Il Tribunale di Torino, ad esempio, ha riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali al marito, che aveva scoperto, a distanza di dieci anni, che la figlia nata nel corso del matrimonio era, invece, il frutto di una relazione extraconiugale della moglie. Costituisce, infatti, illecito endofamiliare la condotta omertosa della moglie, la quale aveva portato avanti la gravidanza senza manifestare al marito la possibilità che non fosse lui il padre biologico del nascituro, ledendo in tal modo il suo diritto di autodeterminazione in ordine al ruolo genitoriale, non avendo egli potuto scegliere se essere genitore oppure no (Tribunale di Torino, 2000/2018).

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