Il Diritto alla Privacy nell’era Covid-19

La gestione della pandemia Covid-19 ha dato vita ad un acceso dibattito sociale e politico in merito alla necessità di tracciare i cittadini, al fine di ricostruirne gli spostamenti ed i contatti avuti con soggetti infetti. Molti Clienti dunque si sono rivolti al nostro Studio per sapere se il diritto alla privacy possa cedere il passo alle esigenze di tutela della salute pubblica e del diritto alla vita, oppure invece vi sia un diritto inviolabile alla privacy, senza eccezioni. Cercheremo dunque di fornire risposte chiare a queste importanti domande.

Il diritto alla privacy è ormai oggetto di profonda tutela e perlopiù è considerato, quantomeno nei Paesi democratici più avanzati, un vero e proprio diritto inviolabile, anche in conseguenza dell’emanazione dell’ormai noto G.D.P.R. (Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali). Ciò, tuttavia, non significa che il diritto alla privacy non possa essere bilanciato con altri diritti di importanza pari o addirittura superiore, quali, per esempio, il diritto alla salute ed alla vita della persona.

In situazioni di emergenza sanitaria, come quella causata dal Coronavirus, si rende dunque indispensabile individuare quali siano i limiti della tutela del diritto alla privacy, ai fini della sua corretta applicazione coordinata con gli altri diritti; più precisamente, si tratta di comprendere se il COVID-19 possa essere addotto quale giustificazione dallo Stato, al fine di motivare il sacrificio della riservatezza e dei dati più sensibili dei cittadini, e capire in quali casi concreti della vita quotidiana ciò possa ritenersi lecito.

La misurazione della temperatura corporea è legittima.

È ormai usuale, in questa Fase 2 dell’emergenza Covid-19, che durante l’accesso ai luoghi di lavoro, o a luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, studi medici, studi professionali) venga richiesta la misurazione della temperatura corporea. Tale prassi, nonostante in tempi normali costituisca una violazione alla privacy, è una misura di sicurezza che appare sicuramente necessaria ed imprescindibile per contrastare la diffusione del virus, e dunque, deve ritenersi legittima, fermo restando il diritto del cittadino contrario a non accedere alle strutture in cui sia richiesto l’esame.

Tuttavia, in ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce sicuramente un trattamento di dati personali, non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, è consentita la sola registrazione dell’eventuale superamento della soglia di temperatura d’allarme stabilita dalla Legge. Ciò, a maggior ragione, diviene indispensabile quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al cittadino al proprio luogo di lavoro o al generico luogo aperto al pubblico. E questo chiaramente anche per tutelare il cittadino stesso, che deve avere riscontro documentale del divieto di accesso impartitogli e della sua motivazione.

Dovere di informativa del datore di lavoro e privacy del lavoratore.

Un altro caso tipico sottopostoci dai nostri Clienti riguarda ancora una volta l’ambito lavorativo. Come noto, tutti i dipendenti, collaboratori e i fornitori devono ricevere da parte del datore di lavoro una comunicazione preventiva sui limiti di accesso sul posto di lavoro, nell’ipotesi in cui gli stessi si ritrovassero in una delle situazioni di rischio (temperatura corporea rilevata superiore a 37,5°; sono risultati contagiati o sono stati a contatto con persone contagiate negli ultimi 28 giorni).

Tuttavia, può accadere che i sintomi di contagio possano manifestarsi quando ormai il lavoratore si trovi già nei locali dell’azienda datrice ed abbia avuto nel frattempo dei contatti sociali con altri colleghi, fornitori etc. In tal caso sussiste per colui che risulti potenzialmente infetto l’obbligo di tempestivamente comunicare la circostanza al proprio datore di lavoro, senza che invece possa essere preteso che il lavoratore renda un’autocertificazione relativa al proprio stato di salute, poiché ciò è ritenuto un trattamento eccessivo e indiscriminato di dati personali sensibili, privo di effettiva utilità. Ne consegue che, per tutelare la privacy delle persone e limitare eventuali discriminazioni sul posto di lavoro, qualora un collaboratore risulti affetto da Covid-19, il datore di lavoro sarà semplicemente tenuto ad inviare una comunicazione a tutti i dipendenti e persone terze che potrebbero essere stati in contatto con il malato, senza però divulgarne l’identità.

In definitiva, continuano ad essere riconosciuti ai cittadini i diritti previsti dalla normativa in materia di trattamento e tutela dei dati personali (quali trasparenza, accesso ai dati, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, oblio), che restano di importanza cruciale anche in piena emergenza.

D’altro canto deve concludersi per la liceità delle misure che, in via straordinaria e provvisoria, diminuiscano le tutele comunemente riconosciute ai cittadini, al fine di contrastare l’epidemia. Anche in questo caso, però, il trattamento dei dati personali dovrà eseguirsi per finalità strettamente connesse alle esigenze emergenziali, ragion per cui, in virtù dei principi generali del G.D.P.R. e dall’ulteriore conferma proveniente dall’Art. 14 D.L. 14/2020, al termine dello stato di emergenza, è previsto che il trattamento dei dati personali rientri nell’ordinaria regolamentazione della tutela della privacy.

Per concludere, dunque, appare lecita la compressione della privacy, ma solo se eseguita in via eccezionale e provvisoria, al solo fine di contrastare la diffusione del virus.

Ancora una volta, dunque, un ruolo centrale sarà ricoperto dagli esperti in materia, come gli Avvocati del nostro Studio, i quali, assieme alle Autorità preposte, avranno l’importante compito di tutelare i diritti di tutti coloro che abbiano subito una illegittima compressione della propria privacy.

Dott.ssa Alessia Greco

Per ulteriori informazioni potete chiamare lo 02.99244175 o inviarci una mail a mail@sollazzozuccala.com. I Professionisti di Studio Legale Sollazzo Zuccàla saranno lieti di fornirvi il loro supporto, anche in modalità remota ed online.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il presente articolo viene pubblicato e condiviso esclusivamente per fini divulgativi. Esso pertanto non può costituire strumento di consulenza legale e/o base autonoma su cui compiere scelte di tipo giuridico e/o personale, che restano pertanto di piena responsabilità del lettore.

Categorie
Tags