Decreto “Cura Italia” e il c.d. blocco degli sfratti.

Con la recente normativa emergenziale varata dal Decreto Legge n. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia”, tra i vari aspetti presi in considerazione, il Governo a provveduto a disciplinare anche la circostanza degli sfratti ad oggi pendenti. Molti Clienti, sia proprietari che conduttori, ci hanno dunque chiesto chiarimenti in materia: come ci si deve comportare qualora si richieda necessaria, o si riceva, un’intimazione di sfratto?

Primo consiglio fondamentale è contattare un Avvocato che possa gestire con competenza la delicata questione e possa utilmente consigliarvi. Che si sia proprietari creditori o inquilini morosi, dunque, non è il caso di farsi prendere dal panico.

Si partirà dunque dal testo dell’Art. 103, comma 6 del citato Decreto, il quale espressamente ha previsto che “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”.

Ciò comporta, per chi si trovasse in fase avanzata della procedura di sfratto, con uno sfratto già autorizzato dal Tribunale, che l’esecuzione coattiva del provvedimento si intenderà sospesa fino a luglio 2020, mese nel quale potrà essere utilmente ripresa.

La situazione di morosità (ndr ritardo nel pagamento), tuttavia, resta fuori dalla portata del Decreto “Cura Italia”, ed il Decreto Legge 18/2020, infatti, pur prevedendo la sospensione dei procedimenti giudiziari non urgenti, non impedisce invece la possibilità di instaurare nuovi giudizi. Per cui, nei casi di persistente ritardo nel pagamento del canone di locazione dovuto, il proprietario potrà intraprendere un giudizio nei confronti dell’inquilino inadempiente, attendendosi però sicuri ritardi nella tenuta delle udienze e probabili rinvii d’ufficio della data indicata in intimazione.

La sospensione delle procedure esecutive di sfratto, dunque, non deve essere accolta come un’occasione per sospendere o ritardare i pagamenti dei canoni di locazione, poiché, seppur è vero che il Decreto prende in considerazione la pandemia quale elemento rilevante per valutare la responsabilità del debitore in relazione a “eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti” (art. 91), i canoni non pagati puntualmente, senza il consenso del locatore, certamente saranno da computarsi come dovuti nella valutazione della sussistenza della morosità.

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