L’Assegno di Mantenimento in favore dei Figli Maggiorenni

L’obbligo del contributo al mantenimento in favore dei figli non cessa per i genitori automaticamente con il raggiungimento della maggiore età degli stessi; infatti, l’art. 337 septies c.c. così statuisce: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

La Cassazione, con ordinanza n. 19135/2019, ha ribadito che “il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni”.

Dunque, il diritto al mantenimento in favore del figlio maggiorenne perdura sino a quando questo non raggiunga una propria autonomia e indipendenza economica e, conseguentemente, l’obbligo di assistenza materiale da parte dei genitori si protrae, in taluni e sempre più frequenti casi, oltre il raggiungimento della maggiore età, venendo meno solo quando egli sia in grado di occuparsi autonomamente del proprio sostentamento.

Parimenti, l’obbligo di mantenimento decade anche nel caso in cui il figlio maggiorenne che sia stato posto nelle condizioni di rendersi autonomo non abbia saputo o voluto, in maniera volontaria o per colpe a lui imputabili, ottenere una definitiva indipendenza economica. La Corte di Cassazione ha chiarito al riguardo che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest’ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza del 12.04.2016 n.7168).

Laddove venisse riscontrata e, dunque, accertata un’ingiustificata inoperosità da parte del figlio maggiorenne al fine di affrancarsi economicamente dalla condizione di mantenimento, il Tribunale può revocare il diritto alla percezione dell’assegno mensile.

Tuttavia, il raggiungimento della maggiore età e dell’indipendenza economica non sono elementi sufficienti a giustificare una sospensione del versamento dell’assegno, in quanto tale disposizione potrà essere revocata o mutata unicamente attraverso una procedura di carattere giuridico o accordo consensuale.

A tal fine, occorrerà che il genitore dimostri che il figlio maggiorenne non ha più diritto al mantenimento in quanto economicamente indipendente, poiché ha reperito un impiego stabile, che lo renda autosufficiente.

In alcuni casi, i giudici hanno ritenuto che non sia sufficiente a esonerare il genitore dall’obbligo di mantenimento l’offerta di una qualsiasi occasione di lavoro eventualmente rifiutata dal figlio; solo il rifiuto privo di una valida giustificazione di una offerta del tutto idonea rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane esonera il genitore dall’obbligo di mantenimento (Cass. civile, sent. n. 14123/2011).

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