L’Assegno di Mantenimento in favore del Coniuge Separato

L’Art. 143 c.c.  costituisce una pietra miliare del diritto di famiglia, poiché codifica i diritti e i doveri reciproci dei coniugi. In particolare, con il matrimonio, i coniugi acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri: l’obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione. Su entrambi i coniugi grava il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, anche casalingo.

In sede di separazione, quando la comunione materiale e spirituale tra i coniugi viene meno, il dovere giuridico nell’assistenza morale e materiale a carico di ciascuno dei coniugi si converte, come previsto dall’Art. 156 c.c., nel diritto al mantenimento, per il coniuge separato privo di adeguati redditi sufficienti per adempiere alle proprie necessità.

In questi casi, dunque, è possibile che uno dei coniugi sia chiamato a versare all’altro un importo periodico, solitamente mensile, oppure una tantum, cioè un maxi assegno corrisposto una sola volta. L’entità della somministrazione varierà in base alle circostanze e ai redditi dell’obbligato, fermi in ogni caso gli obblighi alimentari di cui all’Art. 433 c.c.

Secondo l’impostazione attualmente vigente, l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato ha carattere transitorio (non è dunque a tempo indeterminato) e decorre dalla data della domanda di separazione, ove disposto dal Giudice, sino ad una eventuale pronuncia di modifica o al divorzio.

Quanto poi ai criteri di determinazione dell’assegno, a far data dall’anno 2017, si è assistito ad una significativa evoluzione ed innovazione dell’istituto del mantenimento, che ha dapprima coinvolto il solo assegno divorzile, in conseguenza della c.d. Sentenza Grilli della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 10/05/2017, n° 11504), per poi estendere i propri effetti interpretativi anche all’assegno di mantenimento post separazione.

In particolare, sulle scorte della citata pronuncia, la Suprema Corte ha successivamente valorizzato e cristallizzato il cd. principio di autoresponsabilità, secondo il quale l’entità dell’assegno non sarà più determinata in base al tenore di vita che la coppia aveva durante il matrimonio, ma invece in relazione all’«indipendenza o autosufficienza economica» dell’ex coniuge che lo richiede.

Ne consegue che nella valutazione di fondatezza della richiesta dell’assegno in sede di separazione (e di divorzio), il Tribunale dovrà considerare innanzitutto la condizione reddituale del coniuge richiedente nonché le sue capacità/possibilità di percezione di un reddito, sulla base della propria età, capacità di lavorare e formazione. Non è più sufficiente, dunque, la mera dimostrazione di una debolezza economica del coniuge richiedente, che ben può sussistere, ed è invece richiesta la piena dimostrazione che egli non sia materialmente in grado di mantenersi trovando un nuovo lavoro e/o per avere un’età avanzata ed essersi sempre dedicato alla famiglia.

Dunque, la funzione dell’assegno di mantenimento, secondo le recenti evoluzioni giurisprudenziali, non è più “quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”. (Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza 19.06.2019, n.16405)

Resta invece del tutto invariata la perdita del diritto alla percezione dell’assegno di mantenimento, anche in presenza di tutti i presupposti di Legge, per il coniuge a cui la separazione sia stata addebitata.

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