Assegno Unico UNIVERSALE: finalmente!

Buone notizie dal Consiglio dei Ministri: entrerà in vigore, a marzo 2022, il nuovo Assegno Unico e Universale per i figli a carico, che verrà corrisposto ogni mese, di importo variabile a seconda dell’ISEE e della composizione del nucleo familiare.

La misura sostituisce le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità. Resta escluso solo il bonus nido, cumulabile con il nuovo assegno. In caso di nuovi nati, questo assegno spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Il diritto al sostegno viene esteso anche ai cittadini extracomunitari residenti in Italia da almeno due anni. Vale sia per lavoratori dipendenti sia per lavoratori autonomi.

Vediamo nel dettaglio a chi è riconosciuto questo sussidio, e come computarne l’importo.

A chi spetta?

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

  1. per ogni figlio minorenne a carico;
  2. per i nuovi nati, dal settimo mese di gravidanza;
  3. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, qualora lo stesso frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale;
  4. per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  2. cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 
  3. assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  4. residenza e domicilio in Italia;
  5. residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.

L’Assegno Unico, dunque, sarà erogato anche ai cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno, permesso di lavoro o di ricerca superiore a sei mesi. Devono avere la residenza in Italia «da almeno due anni, anche non continuativi ovvero» la titolarità «di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale». Bisogna avere il domicilio in Italia e pagare qui le tasse.

Come si calcola?

L’importo dell’assegno è così determinato:

  • per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 Euro mensili (per ISEE pari o inferiore a 15.000 Euro) e 50 Euro (per ISEE pari o superiore a 40.000 Euro);
  • per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo variabile da 85 Euro mensili (per ISEE pari o inferiore a 15.000 Euro) e 25 euro (per ISEE pari o superiore a 40.000 Euro);
  • per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 Euro mensili;
  • per ciascun figlio minorenne con disabilità è prevista una maggiorazione, pari a 105 Euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 Euro mensili in caso di disabilità grave, e a 85 Euro mensili in caso di disabilità media;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 Euro mensili (per ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 Euro (per ISEE pari o superiore a 40.000 Euro).

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Per le prime tre annualità, è prevista anche una maggiorazione di natura transitoria, cioè sino al primo marzo 2025, su base mensile in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

  • ISEE non superiore a 25.000 Euro;
  • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

Come si presenta la domanda?

La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso il patronato, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, con validità per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. I beneficiari del Reddito di cittadinanza non dovranno fare domanda per l’assegno unico perché arriverà direttamente.

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Come si divide, in caso di genitori separati o divorziati?

La misura mira a sostenere il ruolo dei genitori e proprio per questo è riconosciuto a chi si prende cura dei figli. L’assegno unico, quindi, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento condiviso dei figli, sarà ripartito tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno. Quando l’affidamento è condiviso, infatti, si presuppone che siano entrambi i genitori a prendersi cura dei figli e proprio per questo motivo l’assegno deve essere equamente ripartito. La richiesta può essere presentata soltanto dal genitore che convive con i figli. In sede di domanda, è necessario inserire anche il codice fiscale dell’altro genitore, così l’assegno sarà accreditato nella misura del 50% sul conto corrente di uno e dell’altro coniuge (o ex).

In ogni caso, anche se la regola generale prevede questo, i genitori separati o divorziati possono anche accordarsi diversamente nell’interesse dei figli e può ben essere che sia solo uno dei due a percepire l’assegno. Se si decide, dunque, che l’assegno debba andare per il 100% ad uno solo dei genitori, l’opzione deve essere indicata specificatamente della domanda da richiedente e l’altro genitore, quello non richiedente, tramite le proprie credenziali di accesso al sito dell’INPS (o tramite CAF) deve validare tale scelta. Se manca, infatti, la validazione del genitore non richiedente il pagamento avverrà nella misura del 50% al solo genitore richiedente.

In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al solo genitore affidatario.


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