Una delle domande più frequenti che i Clienti sottopongono ai nostri esperti di diritto di famiglia è sicuramente quali siano i criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento in caso di separazione. Cerchiamo dunque di fare ordine, seppur in modo sintetico.
Per cominciare, è opportuno effettuare una distinzione preliminare tra il caso di separazione consensuale e quella invece giudiziale.
Nella separazione consensuale sarà compito dei coniugi, con l’aiuto dei propri Avvocati, determinare l’ammontare dell’importo dovuto per il mantenimento, così che sia inserito nell’accordo.
Diversamente, in caso di separazione giudiziale, solitamente dovuta all’incapacità dei coniugi di trovare un accordo che li soddisfi, la determinazione dell’assegno di mantenimento sarà compiuta dal Giudice.
Ma quali criteri sono posti alla base della determinazione dell’assegno?
Anche in questo caso occorre dividere la questione tra la valutazione dell’opportunità di concedere il mantenimento e la valutazione concreta del suo ammontare.
Quanto al primo profilo, i Tribunali ormai sono orientati nel ritenere che la valutazione debba tenere conto non solo dei redditi di ciascuno dei coniugi, ma anche di ogni ulteriore utilità e/o capacità degli stessi, che possa essere oggetto di una quantificazione economica e patrimoniale.
Quanto, invece, alla quantificazione concreta dell’assegno, il Giudice dovrà eseguire una valutazione delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, mediante un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
Infine, una questione di certo interesse per molti Clienti riguarda la sussistenza dell’obbligo di mantenimento in favore dell’ex coniuge anche nel caso in cui questi avesse nel frattempo allacciato una nuova relazione sentimentale, caratterizzata da stabilità.
La risposta al quesito è che, generalmente, la semplice esistenza di una nuova relazione non faccia automaticamente venir meno il diritto al mantenimento, potendo questo essere riesaminato e/o negato solo in conseguenza della prova, in giudizio, dell’effettiva sua perdita di utilità; insomma, deve provarsi che, in conseguenza della nuova relazione, l’ex coniuge abbia beneficiato di un sensibile miglioramento della propria situazione economica.
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