Al fine di accertare se sia intervenuta un’accettazione tacita dell’eredità, occorre valutare il comportamento complessivo del presunto erede.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1438 emessa dalla Sezione VI – 2 depositata il 22 gennaio 2020, è tornata a pronunciarsi sull’annoso tema della rilevanza degli atti compiuti da colui che sia chiamato (erede potenziale e presunto in difetto di accettazione) a succedere ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità.
Confermando quanto era stato deciso nei precedenti gradi giudizio (Tribunale e Corte di Appello), l’ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che debba essere considerato idoneo, ai fini della effettiva accettazione tacita dell’eredità, il comportamento complessivo tenuto da un soggetto che, nel caso concreto, non solo aveva richiesto la esecuzione della voltura catastale di taluni immobili caduti in successione, ma anche aveva esercitato il possesso sull’immobile, abitandolo e facendo fronte agli oneri condominiali.
In particolare, quanto al possesso esercitato, la Corte di Cassazione ha sottolineato come esso, avendo ad oggetto un immobile caduto in successione, avrebbe avuto l’effetto di un’accettazione presunta ai sensi dell’Art. 485 c.c., più che di un’accettazione tacita, in mancanza della redazione dell’inventario dei beni.
Quanto, invece, all’avvenuto pagamento degli oneri condominiali, seppur dietro diffida da parte del Condomino, la Suprema Corte ha argomentato come ciò costituisse un manifesto comportamento concludente (un comportamento ricco di significato ed inequivocabile) idoneo a ritenersi sussistente l’accettazione tacita.
La Corte, infine, non ha mancato di ribadire che l’accertamento della idoneità del comportamento tenuto ai fini dell’accettazione tacita di eredità non possa essere separato dalla valutazione della natura, dell’importanza e della finalità del comportamento stesso, così come posto in essere da colui che sia chiamato a succedere, ed ha precisato che detta indagine da parte del Giudice debba essere svolta considerando «nel complesso» le circostanze di causa, senza che possa ritenersi sussistente alcun automatismo.
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